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Diretto in Francia? Nuovi stickers angoli ciechi obbligatori per legge dal 1Mo Gennaio 2021

Stickers angles morts

26.02.2021

NUOVE REGOLAMENTI, NUOVA SEGNALETICA

In Francia un nuovo decreto è stato emanato dal Ministero della Transizione Ecologica e Solidale a seguito di numerosi incidenti e la morte di utenti della strada vulnerabili (ciclisti, pedoni, utenti di mezzi di trasporto personali).

Il decreto definisce le condizioni di utilizzo e il modello di un nuovo sistema di segnaletica che mostra gli angoli ciechi sui veicoli con un peso lordo superiore a 3,5 tonnellate.

L'attuazione di questo decreto è obbligatoria ed entra in vigore il 1° gennaio 2021 in Francia e sarà in linea con gli obblighi del Codice della strada (articolo 313-1 del Codice della strada introdotto dall'articolo 55 della legge n. 2019-1428 del 24 dicembre 2019 sull'orientamento alla mobilità). Non ci saranno rinvii, non sono previste misure transitorie.

Di conseguenza, l'intera flotta di veicoli già in circolazione e i nuovi veicoli dovranno essere dotati di questi adesivi. Abbiamo quindi deciso di integrare questi nuovi segni nella nostra attuale gamma di prodotti nell'universo dei complementi di carrozzeria. Qualora i suoi mezzi siano diretti in Francia, sarà bene pensare ad inserire questa nuova dotazione.

Abbiamo quindi deciso di integrare questi nuovi segni nella nostra attuale gamma di prodotti nel mondo degli accessori per carrozzeria.

Angles morts réf

Regole per l'apposizione

Secondo l'articolo 1 del decreto, "Ogni veicolo come designato dall'articolo R.313-32-1 del codice della strada francese è tenuto ad impiegare una segnaletica che, sulla base delle caratteristiche del veicolo, e conformemente alla sua tipologia, permetta la visibilità dei punti ciechi”

- Una motrice isolata avrà 3 adesivi:

  • 2 adesivi sul primo metro anteriore del veicolo, 1 a sinistra e 1 a destra e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
  • 1 sul lato posteriore destro e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
Veicolo Commerciale

- Un rimorchio avrà 6 adesivi:
 

Sull’autocarro trainante e sul rimorchio:

  • 2 adesivi sul primo metro anteriore del veicolo, escluse le superfici vetrate, cioè 1 a sinistra e 1 a destra e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
  • 1 sul lato posteriore sul lato destro del piano longitudinale e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m dal suolo.
Rimorchio

- Un semirimorchio avrà 6 adesivi:

3 sul trattore, 3 sul semirimorchio:

  • Sul trattore:  2 adesivi sul primo metro anteriore, cioè 1 a sinistra e 1 a destra e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra e 1 sul lato posteriore destro della cabina del trattore.
  • Sul semirimorchio: 2 adesivi sul primo metro anteriore dietro il perno di sterzo del veicolo, cioè 1 a sinistra e 1 a destra e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra e 1 sul lato posteriore destro del piano longitudinale e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
Semirimorchio

- Un autobus avrà 3 adesivi:

 

  • 2 adesivi sul primo metro anteriore del veicolo, 1 a sinistra e 1 a destra e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
  • 1 sul lato posteriore destro e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
Autobus

Esistono deroghe e disposizioni addizionali

  1.  Secondo l'articolo 3 ”Gli autoarticolati e i pullman, come definiti al punto 1.8 della R 311-1 del Codice della Strada Francese, devono inoltre essere dotati di una segnaletica aggiuntiva che indichi gli angoli ciechi su ciascuno dei tratti che compongono l'autoarticolato. Queste marcature devono essere collocate nel primo metro anteriore di ogni sezione, escluse le superfici vetrate, a sinistra e a destra, ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m dal suolo.”
  2.  ”In deroga all'articolo 2, i veicoli con più di due porte sono muniti di contrassegni solo sulla porta più avanzata su ciascun lato del veicolo.”
  3. ”I veicoli a motore e i veicoli trainati per i quali è tecnicamente impossibile rispettare il requisito di altezza dei cartelli rispetto al suolo sono dotati di cartelli posti ad un'altezza il più possibile vicina a quella prescritta dall'articolo 2 ed entro il limite di 2,10 metri.”
  4.  ”I veicoli dotati di un sistema di visione diretta nella parte inferiore delle porte o delle porte a vetro devono apporre la segnaletica ad una distanza il più possibile vicina a quella prescritta dall'articolo 2 dello statuto ed entro il limite di 3 metri complessivi dalla parte anteriore.”
  5.  ”I criteri per il posizionamento della segnaletica posteriore non sono applicabili ai veicoli a motore e ai veicoli trainati laddove sussista un’impossibilità:”
    • portacontainer
    • bisarche trasporto auto
    • trattori per semirimorchi
    • veicoli con cisterna
    • veicoli con pianale
    • veicoli con bracci per casse rimovibili
    •  rimorchi dolly

”Questi veicoli devono portare la marcatura sulla parte posteriore in una posizione compatibile con le loro caratteristiche tecniche. I criteri per il posizionamento delle marcature laterali non si applicano a tipologie di veicoli per i quali l’applicazione è tecnicamente impossibile.”